QUADRO NORMATIVO GLOBALE SULLA CESSIONE DEL CREDITO IVA

La cessione a terzi del credito Iva annuale, preventivamente chiesto a rimborso nel quadro VR della dichiarazione Iva, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio. Questo atto deve tra l’altro contenere l’esatta individuazione delle parti e dell’importo del credito ceduto (risoluzione 6 settembre 2006, n. 103).

Il creditore, cedente dell’eccedenza di Iva, poi, ha l’obbligo di notificare ( ai sensi dell’articolo 1264 c.c.) formalmente all’ufficio dell’agenzia delle Entrate competente l’avvenuta cessione – che può essere anche parziale – del credito. Lo prevede l’articolo 69 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, richiamato dall’art 43-bis, comma 1, tale “rinuncia”, al pari della cessione del credito, deve risultare da atto pubblico e scrittura privata autenticata e deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria e al concessionario mediante notifica. Pertanto colui che cede il credito Iva annuale deve inviare la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal notaio all’ufficio Iva competente territorialmente nei suoi confronti (circolare 8 luglio 1997, n. 192/E)

La cessione del credito Iva, chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi, e notificato all’Amministrazione finanziaria, è opponibile nei confronti della stessa ai sensi del combinato disposto dall’art. 43-bis, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 1, comma 4, del D.M. n. 384 del 1997

IL RISULTATO

Il cessionario paga al cedente del credito Iva annuale il prezzo della cessione e le Entrate rimborsano il credito del cedente al cessionario

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